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Circolare
INPS 10 luglio 2001, n. 138
-
Direzione Centrale delle Prestazioni a Sostegno Del Reddito -
"Provvidenze
a favore di genitori di disabili gravi."
I
riposi e i congedi previsti per i genitori sono riconosciuti anche agli
affidatari di handicappati gravi.
1) T. U. sulla maternità
e paternità: permessi ex lege 104/92 e congedo straordinario per figli
handicappati.
Il Decreto legislativo
26.3.2001, n.151, recante il testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità, emanato a
norma dell’art.15 della legge 8 marzo 2000 n. 53 e
pubblicato sul supplemento ordinario n. 93 della Gazzetta Ufficiale del
26.4.2001, ha provveduto ad armonizzare e coordinare la relativa disciplina,
intervenendo, tra l’altro, in materia di agevolazioni a favore
dei genitori di disabili gravi.
In particolare, l’art.42,
ultimo comma, del suindicato testo unico, entrato in vigore il 27.4.2001,
tratta dei permessi ai genitori (1), ai sensi dei commi 2 e 3 della legge
104/92 e del congedo straordinario di 2 anni illustrato con circolare n. 64/2001.
L’articolo
suddetto chiarisce che i riposi, i permessi e i congedi, ivi previsti, spettano
al genitore lavoratore anche quando l’altro genitore
non ne abbia diritto, con la conseguenza che il genitore lavoratore ha titolo
alle agevolazioni previste, anche quando l’altro genitore
non svolge attività lavorativa, e ciò a prescindere dalla minore o dalla
maggiore età (con diversa disciplina, di seguito illustrata, per quanto attiene
ai figli maggiorenni non conviventi con il richiedente) del figlio portatore di
handicap grave.
Le innovazioni
introdotte, che modificano, sul particolare aspetto, le istruzioni fornite con circ.n.133/2000
(permessi giornalieri) e circ. n. 64/2001 (congedo straordinario), riguardano
in particolare i genitori di figli disabili maggiorenni, prevedendo la
possibilità di fruire dei permessi di cui alla legge 104/92 e dei benefici di
cui all’art.80, comma 2. della legge 388/2000 ,
anche nel caso in cui uno dei genitori non abbia diritto ai permessi (ad
esempio, perché non lavora) con la differenza che:
Pertanto, in relazione a
quanto suddetto, nel precisare che i giorni di permesso ex lege 104/92 e
il congedo di cui al comma 2 dell’art. 80 della legge
n. 388 del 23.12.2000, spettano con le nuove regole in tema di genitori di figli
maggiorenni - sempreché ricorrano tutte le altre condizioni richieste per il
conseguimento del relativo diritto - dalla data di entrata in vigore del
succitato Testo Unico (27.4.2001), si conferma che i permessi ed il
congedo suindicati non possono essere fruiti contemporaneamente, secondo i
criteri di cui alla circ. n. 64/2001.
Il medesimo art. 42,
prevede, al quarto comma, che i riposi e i permessi ai sensi dell’art.33
comma 4, della legge n. 104/92, possono essere cumulati con il congedo
parentale ordinario (astensione facoltativa di 6 mesi per la madre e 7 mesi per
il padre, con un massimo di 10/11 mesi se viene fruito da entrambi) e con il
congedo per la malattia del figlio.
Al riguardo, restano
fermi i criteri di cui alla circ. n. 80 del 24.3.95, in materia di cumulabilità
tra i giorni di permesso ex lege 104/92 e i congedi per la malattia del
medesimo figlio (2) e i criteri relativi all’impossibilità di
fruire contemporaneamente da parte dello stesso genitore, nella stessa
giornata, dell’astensione facoltativa e dei suindicati
permessi di cui alla legge 104/92.
Invece, in base a quanto
previsto dal comma 4 dell’articolo in esame, è possibile godere,
contemporaneamente, da parte di un genitore dell’astensione
facoltativa e da parte dell’altro dei permessi di cui alla legge
104/92; pertanto, sono da intendersi modificate, su tale punto, le disposizioni
di cui alla circ. n. 80/95, da ultimo citata.
Sull’argomento,
si chiarisce che il comma 4 dell’articolo 42 del
T.U. suddetto, a proposito della cumulabilità dei congedi ora indicati fa
esplicito riferimento soltanto all’art. 33 della
legge 104/92: di conseguenza, non è possibile la fruizione contemporanea del
congedo parentale (astensione facoltativa) e del congedo straordinario
retribuito di 2 anni di cui all’art. 80 della legge n. 388/2000, (ora comma
5, art.42 del T.U.). Pertanto, in proposito, continuano a trovare applicazione
le disposizioni di cui alla circ. n. 64/2001, punto 7.
Inoltre, l’art.
45, comma 2, del T.U. in questione, riconosce la titolarità del diritto ai
riposi, permessi e congedi, spettanti ai genitori, anche a quelli adottivi e agli
affidatari (generalmente si tratta di due genitori con figli, oppure di una
persona singola), realizzando la necessaria integrazione tra il riferimento,
contenuto nei commi 1 e 3 dell’art. 33 della legge 104/92, ai genitori
adottivi e l’estensione prevista nel comma 7 del
medesimo articolo agli affidatari.
Da ciò discende che agli
affidatari spettano, secondo le istruzioni che seguono, sia i giorni di
permesso di cui alla legge 104/92 come già previsto, sia il congedo retribuito
di due anni di cui alla legge 388/2000.
Al riguardo, si premette
che:
Non rientra nell’ipotesi
di "affidamento" il caso in cui il disabile minorenne, secondo quanto
si rileva dal comma 2 dell’art.2 della legge n.149 del 28.3.2001
(riguardante disposizioni in materia di adozione e di affidamento di minori),
venga "inserito" in comunità di tipo familiare o in un istituto di
assistenza pubblico o privato. In questi casi il provvedimento sarà, appunto,
di "inserimento" e non di "affidamento", con la conseguenza
che in tali ipotesi non saranno estensibili i benefici riconosciuti agli
"affidatari".
Ciò premesso, agli
affidatari spettano, non solo, come già detto, i giorni di permesso di cui alla
legge 104/92 - con l’applicazione delle disposizioni dettate in
materia, in particolare quelle attinenti ai soggetti disabili minorenni - ma, dalla
data del 27.4.2001, anche il congedo straordinario retribuito di 2 anni ex
art.80, comma 2 della legge 388/2000.
Il congedo di cui
trattasi, spettante secondo i criteri di cui alla circ. n.64/2001, è fruibile
non oltre la scadenza del periodo dell’affidamento (che
può essere, come suddetto, pari o inferiore ai due anni). Se trattasi di un
affidamento contemporaneo a due persone della stessa famiglia, il congedo sarà
ovviamente fruibile solo alternativamente e spetterà tra tutti e due gli
affidatari un periodo complessivo di congedo non superiore alla durata del
periodo dell’affidamento ed entro il limite massimo tra
i due, di due anni. Ove il congedo "straordinario" sia stato fruito
per un periodo inferiore, il periodo restante potrà essere fruito da eventuale
altro affidatario, che subentri ai precedenti affidatari, sempre nei limiti
della durata dell’affidamento e del massimo di due anni.
In analogia ai criteri
che regolano la concessione del congedo ai genitori, se il congedo in questione
è stato fruito da uno o più affidatari per la durata di due anni, non sarà più
possibile concedere lo stesso ad eventuali altri futuri affidatari.
2) Modulistica
Si allegano in
fac-simile (all. 1 e 2) i nuovi moduli di domanda che, come anticipato con
messaggio n. 395 del 4.4.2001, tengono conto delle innovazioni ora introdotte.
In particolare nel mod. hand 4 sono stati esplicitati i nuovi criteri in tema
di genitori di figli maggiorenni e di fruibilità in caso di affidamento; nel
mod. hand 5, invece, sono soltanto stati aggiornati i richiami legislativi al
nuovo T.U..
Con l’occasione,
si fa presente che in caso di modifica dei periodi richiesti o comunque di
altri dati della domanda, mod. hand 4 o hand 5, (circ.64/2001 punto 5), sulla
nuova domanda, diretta a rettificare la precedente, deve essere evidenziata la
dicitura "La presente domanda annulla la precedente presentata il…"
o altra analoga.
3) Lavoratori a tempo
determinato. Legge 388/2000, art. 80 (ora T.U., d. lgs. n.151/2000, art.42)
Facendo seguito alla
riserva di istruzioni, di cui alla circ. n.64/2001, relative ai lavoratori di
cui all’oggetto, si precisa che agli stessi, tranne
che alle categorie già escluse dalla fruizione dei permessi di cui alla legge
104/92 (lavoratori a domicilio, addetti ai servizi domestici familiari,
lavoratori agricoli giornalieri), possono essere riconosciuti i benefici
previsti dalla legge sopra indicata, con l’applicazione dei
criteri di cui alla citata circ. n. 64/2001 e di quelli dettati con la presente
circolare.
Al riguardo, si invitano
le Sedi competenti a voler attentamente verificare, anche attraverso controlli
ispettivi, la reale costituzione del rapporto di lavoro. Ovviamente il congedo
stesso è limitato alla durata del rapporto di lavoro stesso.
4) Chiarimenti
a) Circ. n. 64 del
21.3.2001. Congedo straordinario legge 388/2000, art.80
Con circ. n. 64 del
15.3.2001, è stato fatto presente che per poter beneficiare del congedo di due
anni retribuito, di cui all’art. 80 della legge 388/2000 (ora art. 42,
comma 5, del più volte citato T.U.), è necessario che l’handicap
in situazione di gravità sia stato accertato da almeno cinque anni decorrenti
dalla data del rilascio del relativo attestato da parte della Commissione
medica della competente ASL, salvo che nello stesso sia indicata una diversa
decorrenza. In proposito, si chiarisce che tale diversa decorrenza, rispetto
alla data di rilascio del suindicato attestato, può essere individuata soltanto
nella data della domanda di riconoscimento della gravità dell’handicap.
In sostanza non sono ammissibili - anche secondo orientamenti ministeriali -
dichiarazioni di preesistenza delle condizioni di gravità dell’handicap,
rispetto alla domanda.
Inoltre, si conferma che
l’accertamento
della gravità dell’handicap può essere effettuato soltanto
dall’apposita
Commissione, di cui all’art.4 comma 1 della legge 104/92, la cui
composizione ha caratteristiche ben individuate dal comma stesso. Pertanto,
successive dichiarazioni rilasciate dalle ASL attestanti che l’accertamento
suddetto è stato effettuato a suo tempo (in genere si tratta di accertamenti di
invalidità civile, sia pure con il riconoscimento del diritto all’indennità
"di accompagnamento") non possono essere, parimenti, prese in
considerazione.
b) Circ. n.133 del
17.7.2000: legge 104/92 art.33. (Congedi ordinari per handicappati)
Al punto 2.5 della
circolare in oggetto è stato fatto presente che il mancato possesso di patente
da parte di un familiare, non lavoratore, convivente con il soggetto
handicappato, può essere uno dei motivi per la concessione dei permessi di cui
alla legge104/92 a favore di familiare lavoratore convivente. In proposito si
chiarisce che il possesso di patente da parte di un familiare convivente non
lavoratore, non è di per sé motivo sufficiente per escludere dalla fruizione
dei permessi stessi un altro familiare lavoratore non convivente con il soggetto
handicappato se il familiare non lavoratore convivente è impossibilitato a
prestare assistenza per una delle motivazioni indicate al punto2.5. della
suindicata circ.133/2000.
D’altra
parte il mancato possesso di patente, da parte del familiare non lavoratore
convivente con il soggetto handicappato, neppure è, di per sé, motivo
sufficiente per la concessione costante e duratura dei permessi in questione a
favore di altro familiare lavoratore, convivente o meno, in possesso di patente
di guida, essendo la concessione dei permessi stessi legata, in tale caso, alla
mancanza in loco di servizi di trasporto riservati ai disabili, messi a
disposizione da pubbliche strutture (circostanza che deve essere comprovata
mediante dichiarazione di responsabilità), sia alla dimostrazione, documentata,
della necessità di trasportare il disabile in determinati giorni, per motivi di
cura, in particolari strutture. In altri termini la concessione dei permessi è
riconoscibile, solo se per il disabile stesso non è disponibile altro servizio
di trasporto, garantito in genere dalle ASL o dai servizi assistenziali
comunali, e soltanto per i giorni in cui è rilevabile la necessità stessa, che
ovviamente può essere anche ricorrente e fissata in date prestabilite.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
(1) I permessi
ai parenti ed affini non sono disciplinati dal T.U.; si continuano pertanto ad
applicare le disposizioni già impartite in proposito.
(2) La compatibilità è
ammissibile anche in caso di malattia del figlio di età superiore ai tre anni;
infatti l’art. 3, comma 4 della legge n. 53/2000 (che
ha sostituito l’art. 15 della legge 1204/71, ora sostituito
a sua volta dall’art. 47, comma 2, del T.U. sulla maternità)
prevede la possibilità di assenze - non retribuite - dal lavoro (entro un
massimo di 5 gg. annui) anche per i figli di età compresa tra i tre e gli otto
anni
Allegati:
Allegato 1 - Modello Hand4
- Congedi straordinari per i genitori (Omessi)
Allegato 2 - Modello Hand5
- Congedi straordinari per i fratelli (Omessi)